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Gli Enti Locali hanno la facoltà di decidere se dar seguito all’applicazione dell’art. 3 del d.l. 145/2023 che prevede un anticipo in un’unica soluzione a dicembre dei rinnovi contrattuali che sarebbero di competenza del 2024.

I lavoratori degli Enti che avranno la disponibilità finanziaria riceveranno entro dicembre unassegnoche prende come riferimento l’indennità di vacanza contrattuale moltiplicata per un coefficiente pari a 6,7 e moltiplicata per 13 mensilità.

Dal punto di vista del lavoratore, ci sono due possibilità:
• se l’ente anticipanel 2023 ci sarà un’unica erogazione a dicembre di un sostanzioso importo
• se l’ente NON anticipa nel 2023, a partire da gennaio il valore dell’IVC verrà mantenuto in un importo maggiorato.
Il totale di quanto percepito non cambia. Cambia solo la tempistica.
L’importo aggiuntivonon ha alcun impatto ai fini dell’attribuzione della somma derivante daltaglio del cuneo fiscale.

L’indennità vacanza contrattuale è un importo che viene corrisposto daldatore di lavoro pubblicodal quarto mese successivo al mancato rinnovo contrattuale.
I contratti pubblici sono scaduti il 31 dicembre 2021 e,da aprile 2022, sugli stipendi è apparsa la voce “indennità vacanza contrattuale”.
L’indennità vacanza contrattuale 2022/2024 è codificata nei cedolini NoiPA col codice 119.

Come si calcola con il coefficiente di maggiorazione?

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