Orientamenti applicativi ARAN

L’art. 14 del CCNL 16.11.2022 dedicato all’istituto delle progressioni economiche non riporta la previsione che era contenuta al comma 2 dell’art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai sensi del quale la progressione economica doveva essere riconosciuta ad una quota limitata di dipendenti, questo vuol dire che il principio della cd. “quota limitata” è venuto meno?

Il principio della cd. “quota limitata” che sottende alle procedure di progressione economiche all’interno delle aree, trattandosi di un principio di legge, previsto dall’art. 23 del D.Lgs 150/09, tutt’ora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente.

Fonte: anagenzia.it

I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione possono concorrere ai fini della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14, comma 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022?

I periodi di lavoro a tempo determinato che hanno preceduto la stabilizzazione si ritiene che possono concorrere ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati prestati nella medesima categoria/area a cui si riferisce la progressione economica. Tale periodo rileverà anche ai fini dell’ulteriore requisito di ammissione relativo all’assenza negli ultimi due anni di provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Fonte: anagenzia.it




Danno erariale in caso di mobbing e straining

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale EmiliaRomagna, con la sentenza n. 65/2023/R depositata il 13 luglio 2023 ha concluso che il responsabile di servizio che pone in essere azioni di mobbing e straining a danno di un dipendente – con vessazioni, esclusione da talune attività proprie della man- sione e del gruppo di lavoro, offese per l’accento e le origini meridionali, formulazione, alla presenza di altre persone, di espressioni gravemente denigratorie – è tenuto al risarcimento del danno erariale per la somma riconosciuta dal giudice al lavoratore, a titolo di risarcimento dei danni.

Ugualmente responsabile patrimonialmente è il dirigente sovraordinato (al responsabile di servizio) per la condotta omissiva ovvero l’assenza di qualsiasi iniziativa volta a risolvere i conflitti ed a conoscenza dei comportamenti tenuti a danno del lavoratore.

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Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali




Capacità assunzionale degli enti di nuova istituzione

La Corte dei conti, sezione regionale Piemonte, nella delibera n. 70/2023/SRCPIE/PAR del 14 luglio 2023, ha ricordato che per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobili- tà, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica.

A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale norma è applicabile anche agli enti non statali, quindi agli enti locali, come sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173/2016.

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Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali




Trattamento economico in caso di mobilità volontaria intercompartimentale

Il passaggio diretto di dipendenti tra amministrazioni pubbliche non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da un’amministrazione ad un’altra, caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli articoli 1406 e seguenti del codice civile, visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;

Di conseguenza, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria ed, a tal fine, occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 12 luglio 2023 n. 19874.

Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali




Composizione delle commissioni di concorso

Il principio di pari opportunità in seno alle commissioni di concorso (articolo 57 del Dlgs 165/2001 e dell’articolo 9 del Dpr 487/1994), è stato così esplicitato dal Tar LazioRoma, sezione V, nella sentenza 19 luglio 2023 n. 12200:
non rileva ai fini della presenza di uomini in misura non inferiore a un terzo; esso è declinato in riferimento esclusivo alla necessaria riserva, salva motivata impossibilità, alle donne di almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

resta fermo, in ogni caso, che la violazione di detto principio rileva non in senso immediatamente viziante le operazioni concorsuali, ma quale causa indiziante dell’eccesso di potere, con necessità, quindi, di provare l’effettivo intento discriminatorio della pubblica amministrazione nei confronti dei candidati di sesso femminile.

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Fonte: Sole 24 Ore — Enti Locali




Dipendenti regionali in piazza, 500 in sit-in alla Presidenza

PALERMO – Dipendenti regionali sul piede di guerra. Sit-in di oltre cinquecento lavoratori a piazza Indipendenza, davanti alla sede della presidenza della Regione. Fronte sindacale compatto nel chiedere alla Regione la nomina immediata del direttivo dell’Aran Sicilia, l’organismo di contrattazione tra Regione e sindacati, oltre che il rinnovo rinnovo del contratto collettivo di lavoro e l’avvio della riclassificazione del personale. E i rapporti con l’amministrazione regionale si fanno tesi, dal momento che i rappresentanti sindacali hanno abbandonato il tavolo dopo avere atteso per due ore di essere ricevuti. Possibile, a questo punto, che si scelga la linea dura dello sciopero generale: in questo momento i rappresentanti dei lavoratori si stanno incontrando per decidere la linea. “Non ci fermeremo”, affermavano in mattinata promettendo di essere pronti allo scontro.

Fronte sindacale compatto alla Regione

Il grande caldo, quindi, non ha fermato i Regionali, giunti in piazza Indipendenza anche da diverse province della Sicilia. Appartengono a tutte le categorie: A, B, C e D. Cgil Funzione pubblica, Cisl Fp, Uil Fpl, Cobas-Codir, Sadirs, Siad-Csa e Ugl continuano a protestare dopo il duplice ritiro delle coperture per la riclassificazione avvenuto nel corso dell’esame dei ddl Collegati alla Finanziaria all’Assemblea regionale siciliana.

La protesta in piazza Indipendenza

Lavoratori pronti allo sciopero

Nelle scorse settimane era arrivata la proclamazione dello stato di agitazione, con un primo sit-in davanti agli assessorati all’Economia e alla Funzione pubblica, oggi la manifestazione sotto ai balconi di Palazzo d’Orleans. Una presa di posizione che era già stata annunciata alcuni giorni fa: “Se martedì 18 luglio – avevano riferito i segretari – il governo ritenesse di continuare a non dare aperture alle legittime rivendicazioni dei lavoratori, tutti i sindacati, unitariamente, potrebbero vedersi costretti a proclamare la prosecuzione a oltranza della protesta delle mansioni in atto oltreché la programmazione di uno sciopero generale in tutto il territorio regionale”.

Livesicilia.it – Gio, 18/07/2023