Progressioni economiche: la disciplina transitoria

All’articolo 13 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 è stata introdotta una disposizione transitoria che riguarda le progressioni economiche all’interno delle aree.
Nel rispetto di determinati presupposti è prevista la possibilità per il personale di effettuare la progressione tra le aree, dettando disposizioni differenti, in ordine alle procedure, ai limiti di spesa ed ai requisiti di partecipazione per il periodo transitorio, «progressioni in deroga», fino al 2025 (art. 13, commi 6 e seguenti) e per il periodo a regime (art. 15, comma 1).

Quanto alle progressioni “in deroga” è previsto che: al fine di tenere conto dell’esperienza e della professionalità effettivamente utilizzate dall’amministrazione in cui si è in servizio, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può avvenire attraverso procedimenti valutativi a cui possono partecipare i dipendenti in possesso dei requisiti elencati nella Tabella C di Corrispondenza, allegata al CCNL 16/11/2022.

Ogni amministrazione, in base alle caratteristiche delle aree di destinazione e al confronto con la delegazione di parte sindacale, definisce i criteri per la valutazione, assegnando un peso percentuale non inferiore al 20% ai seguenti elementi:
❑ l’esperienza maturata nell’area di provenienza;
❑ il titolo di studio e le competenze professionali acquisite attraverso percorsi formativi;
❑ le competenze certificate come quelle informatiche e linguistiche, le competenze acquisite sul posto di lavoro e le abilitazioni professionali.

Il ruolo della contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata dovrà intervenire almeno in ordine ai seguenti aspetti:

  • i requisiti che dovranno possedere i dipendenti per partecipare alle procedure selettive (art. 14, comma 2, lett. a);
  • i criteri per le procedure selettive volte ad attribuire i differenziali stipendiali ai dipendenti (art. 14, comma 2, lett. d);
  • le risorse destinate all’applicazione dell’istituto ed il numero di differenziali stipendiali attribuibili (art. 14, comma 2, lett. b).



NOTIZIE UTILI N. 5 : FAQ progressioni tra aree

FAQ con risposte ai quesiti più frequenti sulla nuova possibilità di progressioni tra aree

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SPECIALE CONTRATTO N. 5

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NOTIZIE UTILI N. 4 : Progressioni economiche all’interno delle aree

Ccnl Comparto Funzioni Locali e Regionali del triennio 2019/2021
SPECIALE CONTRATTO N. 4

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NOTIZIE UTILI N. 3 : Revisione del sistema di classificazione

Il nuovo ordinamento professionale è definito nel Titolo III (artt. da 11 a 23)

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SPECIALE CONTRATTO N. 3

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NOTIZIE UTILI N. 2 : CCNL Enti Locali

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SPECIALE CONTRATTO N. 2

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LAVORO AGILE: relazione costituita dal gruppo di studio istituito dal Ministero del Lavoro

L’istituzione del Gruppo ha tratto origine dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 con il ricorso massiccio
alla modalità agile “ha determinato un eccezionale fenomeno di riorganizzazione del lavoro” come si legge
nella premessa della relazione.
Attraverso un fruttuoso confronto con le parti sociali , a cui ha partecipato anche l’UGL, che rafforza il dialogo
sociale proiettato “a un Protocollo congiunto al fine di individuare punti di convergenza sulle questioni più
spinose e non regolate in modo efficace dalla legge”.
E’ disponibile la relazione del Gruppo di Studio che analizza gli effetti dello svolgimento dell’attività di lavoro in
modalità di agile, in vista della prospettazione di soluzione alle criticità riscontrate nell’ambito delle dinamiche
lavorative, sia riguardo al settore privato che della pubblica amministrazione”

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