Capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni. Inoltre ha previsto il superamento del turn over con il criterio di sostenibilità finanziaria.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020 – Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020) ha fissato al 20 aprile 2020  la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni.

 Oltre alla decorrenza del nuovo regime, disciplina i seguenti ambiti:

  • Specificazione degli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita’ stanziato in bilancio di previsione;
  •  Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia;
  • Determinazione delle percentuali massime di incremento annuale.

La circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ 11 settembre 2020,  contenente alcuni essenziali indirizzi:

A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DEMOGRAFICHE E DEI RELATIVI VALORI-SOGLIA

Prima fattispecie: comuni con bassa incidenza della spesa di  personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità’ di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato. L’art. 4, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019,  individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica

Seconda fattispecie: comuni con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate. ( art. 5 DL n. 34/2019)

Terza fattispecie: comuni con moderata incidenza della spesa di personale. L’art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica .

MISURE PER I PICCOLI COMUNI E LE UNIONI

 Nella nota di lettura ANCI si legge “….Una misura richiesta dall’ANCI per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell’art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, I Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall’articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di Unioni di comuni e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all’assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un’unità dipersonale da collocare in comando obbligatorio presso l’Unione, con oneri a carico della stessa.”

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